Martedì, 19 Gennaio 2016 12:47

commissioneeuropea sedeEntreranno in vigore il 3 febbraio nuove disposizioni comunitarie per la prevenzione e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Nuove modalità di rendicontazione annuale e modifiche alla disciplina delle proteine animali trasformate. Le prevede il nuovo Regolamento Europeo 2016/27 che entrerà in vigore in tutti gli stati dell’Unione il 3 febbraio 2016 e modifica gli allegati III e IV del Regolamento 999/2001. Le modifiche si inseriscono in un quadro normativo ed epidemiologico notevolmente evoluto rispetto a 15 anni fa.

MODIFICHE ALL’ALLEGATO III

Dalla Commissione all’EFSA

– Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce (allegato III, capitolo B) che ogni anno gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alla sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei loro territori, e la Commissione presenta una sintesi di tali informazioni al Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
In seguito a un accordo tra la Commissione europea e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, l’elaborazione e la pubblicazione della relazione di sintesi annuale dell’Unione sulla sorveglianza e sulle prove eseguite sui ruminanti per rilevare la presenza di encefalopatie spongiformi trasmissibili saranno trasferite dalla Commissione all’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Viene quindi modificato con il Regolamento 2016/17 l’allegato III, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001 affinché rifletta queste nuove modalità.

MODIFICHE ALL’ALLEGATO IV


Trasporto delle farine di pesce- Il nuovo  Regolamento 2016/27 interviene sull”allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001, che disciplina il divieto di somministrazione di proteine animali trasformate. Poiché la farina di pesce e i mangimi contenenti farine di pesce sono stati autorizzati per l’uso nei mangimi destinati a tutti gli animali d’allevamento non ruminanti, non si applicherà più la disposizione che ne prevedeva  il trasporto in veicoli e contenitori non sono utilizzati per il trasporto di mangimi destinati a non ruminanti diversi dagli animali d’acquacoltura. Viene quindi modificato l’allegato IV, capitolo III, sezione A, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001 al fine di escludere la farina di pesce.

Accordo scritto con il Paese Terzo di destinazione- Viene inoltre soppressa la disposizione (Allegato IV, capitolo V, sezione E, del regolamento (CE) n. 999/2001) che stabilisce l’obbligo di concludere un accordo scritto con il paese terzo di destinazione come prerequisito per l’esportazione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, e di prodotti contenenti tali proteine, e il divieto di utilizzare questi prodotti in paesi terzi per l’alimentazione di animali d’allevamento, ad eccezione degli animali d’acquacoltura. Tale disposizione era originariamente volta a controllare la diffusione dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in un momento in cui la BSE era epidemica nell’Unione e il continente europeo era la principale parte del mondo colpita dall’epidemia.
Da allora – recita il Regolamento 2016/27- la situazione della BSE nell’Unione è tuttavia notevolmente migliorata. Nell’Unione sono stati segnalati sette casi di BSE nel 2013 e undici casi nel 2014, mentre nel 2001 e 2002 ne erano stati segnalati rispettivamente 2.166 e 2.124. Tale miglioramento della situazione della BSE nell’Unione è illustrato dal fatto che venti Stati membri sono ormai riconosciuti come aventi un rischio di BSE trascurabile.

Esportazioni di alimenti per animali da compagnia e farine di pesce – Poiché gli alimenti per animali da compagnia e le farine di pesce sono prodotti in impianti di trasformazione esclusivamente adibiti rispettivamente alla produzione di alimenti per animali da compagnia e alla produzione di prodotti derivati da animali acquatici diversi dai mammiferi marini, viene eliminata – relativamente a questi casi – la disposizione che stabilisce che le esportazioni sono consentite solo da stabilimenti in cui vengono rispettate le disposizioni che erano dettagliate all’allegato IV, capitolo IV, sezione D, del regolamento (CE) n. 999/2001 (i.e. separazione completa tra materiali derivati da ruminanti e materiali derivati da non ruminanti in ciascuna fase della catena di produzione e richiedono prelievi e analisi regolari per verificare l’assenza di contaminazioni incrociate).

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Regolamento (UE) 2016/27 della Commissione, del 13 gennaio 2016, che modifica l’allegato III e l’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

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