La Cassazione fornisce chiarimenti sui rischi per il detentore di un cane di razza pericolosa che dovrà vigilare maggiormente sul comportamento dell’animale
La Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 36747/2018 fa il punto sui rischi per il detentore di un cane di razza pericolosa in caso di aggressioni di quest’ultimo a terzi.
Per gli Ermellini, infatti, assume una posizione di garanzia “rinforzata” il detentore del cane di razza pericolosa che dovrà prestare maggior attenzione al comportamento dell’animale.
In sostanza, i detentori dei cani assumono una posizione di garanzia che impone loro di controllare e custodire l’animale. E, nel farlo, sono tenuti ad adottare tutte le cautele necessarie a evitare e prevenire le sue possibili reazioni e le aggressioni a terzi.
Più nello specifico, occorre considerare la razza di appartenenza e ogni altro elemento rilevante, in quanto si tratta di un cane di razza pericolosa, al padrone sarà richiesta un’attenzione indubbiamente maggiore.
La vicenda
Nel caso di specie, la Cassazione si è pronunciata sul ricorso della padrona di un mordace cucciolo di American Stafford. La donna è stata condannata per le lesioni colpose provocate dal suo cane a un’altra donna.
Nel corso di una passeggiata presso un parco pubblico era nata una zuffa tra i cani delle due donne. Il cane dell’imputata aveva aggredito il Beagle di proprietà dell’altra donna. Questa, nel tentativo di liberare il suo animale, era stata aggredita dall’altro cane che l’aveva morsa al braccio e alla gamba.
In Cassazione, l’imputata ha contestato tra l’altro la sua responsabilità per lesioni colpose e omessa custodia e malgoverno di animali ex art. 672 c.p..
Secondo la difesa, la condotta della padrona dell’American Stafford sarebbe stata ritenuta negligente e imprudente solo sulla base “dell’aprioristico concetto della differenza di razza e di dimensioni tra i due cani”.
Ancora, per la ricorrente, i giudici non avrebbero tenuto conto della differenza di età dei due cani, essendo quello dell’imputata un cucciolo di nove mesi, istruito ed educato da un educatore cinofilo. Mentre l’altro cane, di cinque anni, sarebbe stato adulto e quindi più maturo e aggressivo.
Inoltre, il difensore ricorrente ha messo in evidenza le differenze caratteriali tra le due razze di cani, rilevando la maggiore aggressività e disubbidienza di quello appartenente alla persona offesa.
Questa conclusione è stata però ritenuta priva di fondamento dalla Cassazione.
I giudici di merito, infatti, hanno dato conto della indiscutibile posizione di garanzia assunta dall’imputata in relazione ai possibili danni derivanti dal comportamento del proprio cane.
La stessa aveva infatti rassicurato la persona offesa circa il fatto che il proprio animale – benché cane di razza pericolosa – fosse docile.
La giurisprudenza della Cassazione, inoltre, ha da tempo ribadito che, in tema di lesioni colpose, la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e custodire l’animale. E, nel farlo, prescrive di adottare ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi, finanche all’interno dell’abitazione (cfr. ex multis Cass., n. 18814/2011).
Contestualmente, non è da ritenersi fondata la doglianza della ricorrente secondo cui ogni valutazione della sussistenza della colpa in capo alla proprietaria dell’American Stafford sia stata fatta derivare dalla diversa taglia dei due cani e da una presunzione di pericolosità e di aggressività della razza dell’uno piuttosto che dell’altra.
Nonostante il cane dell’imputata fosse un cucciolo, appare fuori discussione che le due specie, in termini di stazza e potenzialità offensiva, fossero caratterizzate, anche per la taglia, da una ben diversa aggressività.
Per gli Ermellini di fronte a un cane di una razza che, per mole e indole, si dimostri più aggressivo, l’obbligo di custodia che grava sul detentore si attiva ancor più.
Questo per un criterio di logica, essendo alcune razze più pericolose di altre.
Ne consegue che al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale. Non solo.
L’obbligo di custodia si connota diversamente a seconda delle condizioni di tempo e di luogo in cui venga ad accadere un determinato fatto.
Nel caso di specie, l’imputata è contravvenuta anche alle disposizioni del Regolamento Comunale. Questo chiariva che “i cani di indole mordace” dovessero essere muniti di museruola.
L’imputata, pertanto, è incorsa in un profilo di colpa generica e anche specifica, finendo per contravvenire al disposto di cui all’art. 672 c.p..
Esso sanziona chiunque non custodisca con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti.
La norma cautelare violata, infatti, le richiedeva, prima di consentire l’ingresso del Beagle all’interno dello sgambatolo, di accertarsi che tra i due cani non si potessero creare ostilità.
Invece, la signora ha acconsentito a far entrare nell’area adibita ai cani un animale sconosciuto.
Animale che, essendo di zona, avrebbe potuto avere comportamenti tipici degli animali in ordine alla difesa del proprio territorio.
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