Risarcimento per eventuali danni provocati a terzi e per il rumore determinato dall’abbaiare continuo che dà fastidio ai vicini. Tutti i costi che deve sopportare il proprietario di un animale in appartamento.

Quanto può costare, in termini legali, un cane al suo padrone? Oltre alle spese dell’alimentazione, dei vaccini e del veterinario, alla cuccia e, di tanto in tanto, di qualche giocattolo di gomma, c’è anche una variabile legata ai rischi che un animale comporta: rischi che vanno dai danni a terzi, al rumore nel condominio, al risarcimento nei confronti del padrone di casa che si è visto disdettare il contratto di affitto per via del continuo abbaiare. Ecco quindi questa breve scheda per comprendere a cosa si va incontro quando si detiene un cane in un appartamento.

Animali in condominio: si può sempre?

Questo è un momento memorabile per chi ha un animale in casa: la sentenza del tribunale di Cagliari – che abbiamo commentato qualche giorno fa (leggi qui) – apre infatti le speranze a chi ha un cane e sta cercando un appartamento, ma ogni volta si scontra con regolamenti di condominio che vietano di detenere animali in casa. Clausole che, è vero, la riforma del 2012 vieta in senso assoluto, anche quelle approvate negli anni passati, salvo che – almeno a detta dei primi commentatori – siano state approvate all’unanimità. E gran parte dei regolamenti condominiali passano quasi sempre con il voto favorevole di tutti i condomini, poiché il documento viene loro imposto dal costruttore all’atto della stipula del rogito. Tuttavia, la sentenza del foro sardo dice l’esatto opposto: anche con il voto favorevole di tutti i condomini, i regolamenti non possono mai vietare di tenere in casa cani, gatti o altri animali di compagnia.

La conseguenza di tale pronuncia è chiara: se Tizio acquista una casa da Caio, e Caio a suo tempo – perché non proprietario di animali – ha approvato con indifferenza il regolamento che vieta di tenere cani nell’appartamento, tale decisione di Caio non è a lui opponibile e non deve rispettarla. Quel che conta è, insomma, la legge che “vieta di vitare” gli animali in condominio, non quello che decidono i singoli proprietari.

La responsabilità oggettiva del padrone del cane

Il padrone del cane deve sapere che se il proprio animale morde un passante o provoca danni (facendo, ad esempio, cadere degli oggetti per via del suo esuberante entusiasmo) deve sempre risarcire il danno. Salvo dimostri di non aver potuto impedire il fatto: una prova davvero difficile (si pensi al bambino che infilzi una forchettata sulla coscia dell’animale provocandone la reazione istintiva).

Il padrone – così come chiunque altro lo abbia in custodia per un periodo limitato di tempo (il dog sitter, il vicino di casa che accetta di accudire l’animale mentre il proprietario è in vacanza) deve tenere il cane al guinzaglio stretto, dimodoché non possa aggredire gli altri pedoni, fargli indossare la museruola se è in grado di mordere gli altri, e predisporre tutte le misure necessarie per evitare rischi ai terzi.

Se il cane rompe la catena a cui è legato in cortile e uccide le galline del pollaio accanto, il padrone dovrà risarcire i danni. Così come dovrà risarcire il bambino caduto al parco perché il cane, il cui guinzaglio gli era stato affidato per gioco, lo ha strattonato.

Se il cane sfugge al controllo del padrone – sia che fosse o meno assicurato al guinzaglio – e procura danni, questi ne è responsabile. Così come è responsabile se il quadrupede si infila in una strada e fa cadere un anziano che cammina lentamente col bastone.

Il risarcimento comprende sia le spese mediche per la caduta che il danno non patrimoniale (la sofferenza fisica, la riabilitazione, l’invalidità, l’impossibilità ad andare a lavorare, ecc.).

Il cane che abbaia in condominio

Occhio se il cane è particolarmente rumoroso. È vero che i giudici hanno ritenuto che è diritto dell’animale “abbaiare” e non glielo si può impedire, ma se i suoi latrati sono eccessivi e arrecano disturbo ai vicini del palazzo, il padrone rischia di doverli risarcire tutti in blocco.

A riguardo la giurisprudenza ha anche detto che non è necessario dimostrare di aver subito un danno specifico, perché esso si presume. Non c’è bisogno di nominare un perito per capire che una persona, svegliata ogni notte dall’abbaiare del cane della porta accanto, ha un deterioramento della qualità della vita. E il tribunale stabilisce il risarcimento “in via equitativa”, ossia sulla base di quanto gli sembra giusto, senza bisogno di ancorarsi a criteri matematici. Risarcimento che può arrivare facilmente anche a 10.000 euro. Specie se il vicino è cardiopatico.

Attenzione poi a chi è in una casa in affitto. Secondo la giurisprudenza, il rumore del cane del vicino è un motivo che consente di disdettare l’affitto anche prima della scadenza. Il locatore, che ha perso l’affare dell’inquilino scappato via, ha diritto di chiedere i soldi dei canoni persi al padrone dell’animale. Quindi, in tal caso, si rischia di pagare una locazione di cui non si è mai usufruito.

Il cane, insomma, è forse il miglior amico dell’uomo, ma non si può dire certo del suo portafogli.

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