cani cimiteroLa Commissione Igiene e Sanità del Senato sta esaminando due proposte di riforma della normativa nazionale sul settore funerario.
La riforma del settore funerario contemplerà anche i cimiteri per gli animali d’affezione. La relatrice, Sen Giuseppina Maturani, ha annunciato la presentazione di un testo base unificato che compendia il DDL 1161, primo firmatario Sen Stefano Vaccari, e il DDL 447 della Sen Rizzotti. Il primo riguarda solo il settore umano, mentre il secondo innova la legisalzione vigente introducendo i cimiteri per animali d’affezione.

L’ordinamento funerario italiano è principalmente disciplinato dal Testo unico delle leggi sanitarie integrato dal DPR 10 settembre 1990, n. 285. Si tratta di un impianto normativo “che poco si discosta da quello consolidatosi sul finire dell’Ottocento” si legge nel DDL 1161 – né le innovazioni che sono state introdotte dalle legislazioni regionali che sono intervenute nell’ultimo decennio hanno contribuito a modernizzarlo efficacemente”.

Il DDL 447 della Senatrice Maria Rizzotti disciplina i cimiteri per gli animali d’affezione, inserendoli nella normativa funeraria nazionale che ad oggi non li contempla e fa ricadere le spoglie di animali d’affezione sotto la normativa dei rifiuti di origine animale, eccezion fatta per alcune realtà territoriali, ultima in ordine di tempo la Regione Toscana.

I siti cimiteriali per animali d’affezione- secondo la proposta di legge della Sen Ricciotti possono essere allestiti da soggetti pubblici o privati, con esclusione, in ogni caso, del carattere di demanialità. All’articolo 18 si prevede che i cimiteri per animali d’affezione siano realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici non hanno il carattere di demanialità (limitato ai cimiteri per salme).

Sempre  in base al DDL 447, i cimiteri per animali d’affezione devono essere localizzati in zona giudicata idonea dal comune, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti l’igiene e la sanità pubblica, parere che si ritiene espresso favorevolmente decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta.  Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, “su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica”.

Infine, ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali d’affezione si applica la normativa cimiteriale statale prevista dall’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, come modificata dal DDL 447,”tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, nelle more dell’emanazione da parte delle regioni di specifici organici provvedimenti in materia”.

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Riferimenti normativi
DECRETO LEGISLATIVO 14 dicembre 1992, n. 508 Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per  l’eliminazione, la trasformazione e l’immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE.

CIRCOLARE 19 dicembre 1994, n. 25 Decreto interministeriale 26 marzo 1994 di attuazione del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, concernente la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di materiali ad alto ed a basso rischio da inviare presso impianti di trattamento e di trasformazione

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