Venerdì, 02 Ottobre 2015 14:47
La richiesta è stata avanzata ieri dal Ministro delle politiche agricole, Maurizio Martina, di concerto con il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti e il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin
Le richieste sono state avanzate in attuazione della nuova Direttiva europea 2015/412 dell’11 marzo 2015, che consente agli Stati membri di vietare al proprio interno la coltivazione degli organismi geneticamente modificati.
Dare questa possibilità agli Stati membri, secondo la Commissione ” può migliorare il processo di autorizzazione degli OGM e, al tempo stesso, può garantire la libertà di scelta dei consumatori, degli agricoltori e degli operatori, assicurando maggiore chiarezza alle parti interessate per quanto riguarda la coltivazione di OGM nell’Unione”.
Sarà vero ‘OGM free’? Le limitazioni o i divieti adottati ai sensi della presente direttiva riguardano la coltivazione, e non la libera circolazione e l’importazione, di sementi e materiale di propagazione vegetale geneticamente modificati.
Libera circolazione degli OGM– La Direttiva in questione stabilisce che quando un OGM è autorizzato ai fini della coltivazione “gli Stati membri non sono autorizzati a vietare, limitare o ostacolare la sua libera circolazione nel loro territorio, salvo che alle condizioni definite dal diritto dell’Unione”.
Coltivazione di OGM– In base alla Direttiva 2015/412 gli Stati membri hanno diritto di adottare atti giuridicamente vincolanti “che limitano o vietano la coltivazione degli OGM sul loro territorio”, anche se sono stati autorizzati all’immissione in commercio dell’Unione.
La ricerca– La nuova Direttiva garantisce la possibilità che uno Stato membro richieda di adeguare l’ambito geografico in modo che tutto il territorio di tale Stato membro o parte di esso sia escluso dalla coltivazione.
Le decisioni degli Stati membri che limitano o vietano la coltivazione di OGM in tutto il loro territorio o in parte di esso non devono tuttavia impedire lo svolgimento di attività di ricerca biotecnologica purché, nello svolgere tali attività di ricerca, siano osservate tutte le necessarie misure di sicurezza relative alla salute umana o animale e alla tutela dell’ambiente e l’attività non comprometta il rispetto delle motivazioni per le quali la restrizione o il divieto sono stati introdotti.