di Lucia Izzo – Uno degli argomenti che più ha generato dibattito in ambito condominiale è, senza dubbio, la presenza di animali domestici.
Ma cosa dice in materia la legge? Un punto fermo è stato posto dalla
legge 220/2012 che ha modificato l’art.
1138 del codice civile, prevedendo esplicitamente che le norme del regolamento condominiale
non possano vietare di possedere o detenere animali domestici (per approfondimenti:
Condominio: è possibile portare animali in ascensore?)
Tuttavia, il richiamato art. 1138 c.c., si riferisce, in particolare, al solo
regolamento assembleare, ovverosia quello approvato dall’assemblea condominiale nel rispetto delle maggioranze previste. Diverso il caso del
regolamento contrattuale che, con l’assenso di tutti i condomini, può giungere al punto da limitare i diritti dei singoli sulle parti comuni e di
proprietà esclusiva, senza, però, derogare a quanto stabilito dal quarto comma dell’art. 1138.
In pratica le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare a una serie di norme puntualmente elencate.
Animali in ascensore: sì o no?
Quale effetto della riforma, pertanto, si ritiene pacificamente che l’animale domestico possa essere detenuto e anche fare uso delle parti comuni dell’edificio, ciò a meno che non vi siano disposizioni ostative come una clausola di regolamento approvata all’unanimità o all’atto della firma del contratto di acquisto dell’appartamento.
Tra le parti comuni nelle quali è ammesso il transito rientrano, non solo, scale, pianerottoli e rampe d’accesso, ma anche gli ascensori. Anzi, spesso per animali che soffrono di problemi di mobilità, l’uso dell’ascensore rappresenta uno strumento utile per alleviare le loro sofferenze concedendogli di mantenere contatti con il mondo esterno.
Sul punto, nonostante si sia ingenerato un forte dibattito, sembrano non esservi dubbi (nonostante la giurisprudenza, talvolta contraria): d’altronde, sul trasporto di animali in ascensore non vi sono regole puntuali come quelle dettate, invece, sul divieto di utilizzazione da parte di minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata (cfr. art. 17 D.P.R n. 162/99).
L’ascensore, infatti, rientra a pieno titolo tra i beni comuni del
Condominio e soggiace alla disciplina ex art. 1102 c.c. secondo cui “
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto“.
La netiquette per cani e gatti in ascensore
Concedere agli animali domestici il transito nelle aree comuni e il trasporto in ascensore, tuttavia, non significa omettere di rispettare delle regole volte ad assicurare il rispetto delle esigenze degli altri condomini e una pacifica convivenza nello stabile.
Lo stesso
regolamento condominiale può prevedere delle
regole di condotta, quindi, in prima battuta, è si consiglia di
verificare cosa prevede il documento in materia.
Molte “regole”, d’altronde, altro non sono che comportamenti correlati al buon senso e alla civiltà dei proprietari e, quindi, si ritiene che, al di là di ogni previsione regolamentare, debbano essere posti in essere accorgimenti particolari per evitare che il trasporto dell’animale in ascensore determini pregiudizio altrui.
In generale, l’animale dovrà essere
custodito con particolare cautela e quindi, nei suoi spostamenti, munito di museruola e guinzaglio (per approfondimenti:
Cassazione: museruola a Fido, anche nel condominio), che si consiglia di
agganciare alla pettorina per evitare incidenti, soprattutto con le porte dell’ascensore.
Per la propria e altrui incolumità, inoltre, gli animali dovranno essere sottoposti a scrupolosi controlli veterinari e massimo rispetto sarà richiesto in relazione alle sue condizioni igienico-sanitarie: l’ascensore, in sostanza, dovrà essere mantenuto pulito e bisognerà evitare che l’animale sporchi la cabina.
Ancora, poiché è tendenza diffusa quella di lamentarsi
dell’odore del cane o del gatto, per evitare spiacevoli rimostranze, si suggerisce di munirsi di
deodoranti igienici da spruzzare all’interno della cabina quando l’animale fuoriesce.
Bisogna, inoltre, considerare che
non tutti apprezzano la compagnia e la presenza del nostro amico a quattro zampe, nonostante il suo temperamento allegro e giocherellone, oltre alla circostanza che taluni soffrono di
patologie allergiche. Sarà cura del proprietario, dunque,
evitare di utilizzare la cabina insieme a terzi che non gradiscono la presenza del
cane o del gatto.
Un discorso a parte va fatto in materia di
immissioni sonore, dovendosi richiamare in toto la disciplina sul punto: l’animale trasportato in ascensore, pertanto, non dovrà recare disturbo alla quiete pubblica e fare rumore oltre il limite della normale tollerabilità (per approfondimenti:
Cani che abbaiano in condominio: Il punto della giurisprudenza).
Infine, va precisato che non potrà in alcun modo essere vietato
l’utilizzo dell’ascensore al non vedente accompagnato dal proprio cane guida, avendo questi libero accesso a tutte le strutture e pertinenze relative.