Martedì, 06 Dicembre 2016 14:09
Sulla donna pendeva una accusa per maltrattamento. Ma gli esami veterinari svolti su Nuvola hanno successivamente accertato lo stato di salute dell’animale, elemento che ha spinto la giudice Greta Mancini ad assolvere la donna, ritenendola non punibile per la particolare tenuità dei fatti. (fonte)
L’istituto della “non punibilità per particolare tenuita’ del fatto” è stato introdotto nell’ordinamento nazionale dal Decreto 16 marzo 2015, n. 28. L’innnovazione legislativa ha modificato il Codice Penale escudendo la punibilità nei reati per i quali – come nel caso del reato di maltrattamento animale – e’ prevista la “pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena”. La punibilita’ e’ esclusa “quando, per le modalita’ della condotta e per l’esiguita’ del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa e’ di particolare tenuita’ e il comportamento risulta non abituale”.