Mercoledì, 16 Settembre 2015 15:10
Al riguardo, la senatrice Manuela Granaiola ha osservato che nello schema di decreto sono comminate sanzioni solo per le violazioni dei divieti in materia di immissione di prodotti cosmetici sul mercato, mentre l’articolo 18 del regolamento 1223/2009 vieta anche “alcune condotte ulteriori, quali la realizzazione di sperimentazioni animali connesse a prodotti cosmetici”. Ha quindi chiesto che l’apparato sanzionatorio venga integrato. Lo schema di decreto all’esame punisce con l’arresto da un mese a un anno e con l’ammenda da 500 a 5000 euro “chiunque immette sul mercato prodotti cosmetici in violazione dei divieti di cui all’articolo 18, paragrafo 1 del regolamento. Se il fatto è commesso per colpa, il testo del Governo prevede l’arresto fino a sei mesi e un’ammenda dai 250 ai 2500 euro.
Autorità competente- In base al decreto 1223/2009 sono gli Stati Membri ad indicare la propria autorità competente e – con la legge 97/2013 è stato indicato il Ministero della Salute; nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto sono inoltre indicati come soggetti responsabili dell’intervento regolatorio, oltre al Ministero della Salute, le Regioni e Province autonome, le Asl e i Nas.
Secondo la Senatrice Granaiola, il testo del Governo “non precisa a quali autorità competa l’attività di monitoraggio circa l’effettiva applicazione delle sanzioni, né con quali strumenti e modalità detto monitoraggio debba essere svolto”; appare “insufficiente”, alla parlamentare, “il disposto del comma 2 dell’articolo 2 dello schema, che stabilisce che il Ministero della salute è l’autorità pubblica competente per l’attuazione del regolamento (CE) 1223/2009”.
Contesto europeo e nazionale
Nell’Unione Europea la sperimentazione sugli animali è vietata dal 2004 per i prodotti cosmetici e, dal 2009, per gli ingredienti presenti nei prodotti cosmetici (“divieto di sperimentazione”).
Dal marzo 2009 è vietata anche commercializzare nell’Unione di prodotti cosmetici contenenti ingredienti testati sugli animali (“divieto di commercializzazione”). Relativamente agli effetti sulla salute umana contraddistinti da maggiore complessità (tossicità a dose ripetuta, comprese la sensibilizzazione cutanea e la cancerogenicità, tossicità riproduttiva e tossicocinetica), il termine ultimo per il divieto di commercializzazione era stato posticipato all’11 marzo 2013 e nessuna proroga è stata ammessa da quella data.
A livello nazionale, la commercializzazione dei cosmetici è disciplinata dal regolamento 1223/2009, direttamente applicabile agli Stati membri. Il quadro normativo vigente è rappresentato dalla Legge 713/86 e successive modificazioni, che verrà abrogata dallo schema di decreto all’esame del Parlamento. In base alla Legge 97/2013 il Ministero della Salute, in quanto autorità competente, dovrà emanare un decreto di regolamentazione delle procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione.
Definizione– Per prodotto cosmetico il regolamento 1223/2009 intende “qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, un
ghie, labbra, organi genitali esterni)oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correg
gere gli odori corporei”.