corte ueSarebbero penalmente sanzionabili i produttori che commercializzassero in Europa ingredienti per cosmetici testati fuori dalla UE?
La Corte di Giustizia Europea si è espressa per il sì, fornendo una interpretazione del Regolamento (CE) n. 1223/2009  e risolvendo una controversia insorta fra la Federazione europea dei produttori di ingredienti per cosmetici (EFCI) e il Ministero del Commercio britannico.  Una vera e propria questione di diritto, come si legge nella sentenza pubblicata ieri dalla Corte chiamata a pronunciarsi su una norma che per l’EFCI era “incerta”.

La norma oggetto di interpretazione- La norma che ha richiesto l’interpretazione della Corte riguarda il divieto di sperimentazione animale e  in particolare la fattispecie di divieto (articolo 18, paragrafo 1, lettera b) riguardante  “l’immissione sul mercato dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all’OCSE”.

Antefatto– Alcuni produttori di ingredienti per cosmetici avevano svolto delle sperimentazioni animali, al di fuori dell’Unione, per dimostrare la sicurezza per la salute umana di determinati ingredienti, quindi ritenendo di essersi conformati agli scopi del Regolamento, che tutela in via prioritaria la salute umana. Si trattava di ingredienti non commercializzati nell’Unione, testati con l’obiettivo di consentirne l’uso in cosmetici destinati alla vendita in Giappone e in Cina. Il coinvolgimento della Corte Europea ha tuttavia fornito l’occasione per verificarne la legittimità di vendita in Europa.

Le tesi contrapposte-  L’EFfCI ha sostenuto che il divieto  non si applica quando le sperimentazioni siano state effettuate al di fuori dell’Unione.  Il Ministro del commercio ha invece ritenuto, che il divieto riguardi l’immissione sul mercato anche di  ingredienti sottoposti a sperimentazioni animali al di fuori dell’UE. Del medesimo parere anche la associazioni protezioniste  Cruelty Free International e l’European Coalition to End Animal Experiments.

Il verdetto della Corte– Per la Corte -che ha richiamato anche l’obiettivo di tutela animale tra le finalità del Regolamento- la norma in  questione “deve essere interpretato nel senso che esso può vietare l’immissione sul mercato dell’Unione di prodotti cosmetici alcuni ingredienti dei quali sono stati oggetto di sperimentazioni animali al di fuori dall’Unione” anche se il prodotto cosmetico fosse poi destinato alla commercializzazione in paesi terzi.

Il regolamento 1223/2009 riguarda soltanto i prodotti cosmetici, non i  medicinali, i dispositivi medici e i biocidi.

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