Martedì, 28 Luglio 2015 11:57

medical doctorAllineandosi al diritto comunitario sull’orario di lavoro dei dirigenti del SSR, dal 1 ottobre consulenze e prestazioni aggiuntive non potranno superare il tetto delle 48 ore.
 La Giunta del Veneto ha approvato un protocollo d’intesa fra la Regione Veneto e le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e veterinaria. Con l’intesa siglata, le parti adottano apposite linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni tra le aziende ed enti del SSR riguardanti le prestazioni di consulenza da parte dei dirigenti.

Lo svolgimento delle prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell’articolo 14 (Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) della Legge 30 ottobre 2014, n. 161 che- sanando un contenzioso fra l’Italia e l’Unione Europea- ha abrogato le norme che consentivano deroghe per il personale del SSN relative alla durata massima dell’orario di lavoro settimanale ed alla durata minima del riposo giornaliero.

Per effetto dell’allineamento alle regole europee, la durata media dell’orario di lavoro non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario; la previsione viene recepita dalla Giunta Veneta che- per corenza con il diritto comunitario ha modificato le proprie disposizioni regionali (D.G.R. 2846 del 29 dicembre 2014) che ammettevano il superamento del limite delle 48 ore.
Il nuovo tetto comprende le ore eventualmente impiegate per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive ex art. 55 (attività libero professionali) del Contratto Collettivo Nazionale.

Per consentire alle aziende del SSR di organizzarsi nell’adeguamento delle consulenze già attivate e di quelle in via di attivazione – senza compromettere la salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza- le  linee guida entreranno in vigore il 1 ottobre 2015. Dalla stessa data dovranno conformarsi alle linee guida ed essere nuovamente autorizzate dal Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale anche le convenzioni di consulenza provvisoriamente autorizzate  fino al 30 settembre 2015.

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