Proprio poco tempo fa abbiamo avuto il piacere di ospitare il comandante di Anpana (associazione nazionale protezione animali natura ambiente) e un suo collaboratore presso la nostra associazione a Castrocaro che ci hanno illustrato le principali leggi a tutela del cane. Le Guardie ecozoofile del nucleo Anpana di Forlì-Cesena sono sempre operative sul territorio e pronti ad intervenire a seguito di segnalazioni di maltrattamenti o appunto di qualsiasi caso vada contro le leggi in vigore.

Il ministero della salute con l’ordinanza del 6 agosto 2013 e succ. rinnovi annuali spiega nell’art. 1 che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesione a persone , animali e cose provocati dall’animale stesso. Lo stesso vale per chiunque a qualsiasi titolo accetti di detenere un cane non di sua proprietà ,e ne assume responsabilità per il relativo periodo.

E’ obbligatorio usare sempre un guinzaglio ad una misura non superiore ad un metro e mezzo, durante la conduzione del cane nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani. Bisogna portare sempre con sé la museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.

La legge dice pure di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente e dice pure che bisogna acquisire informazioni utili sulle caratteristiche fisiche e etologiche del cane nonché su tutte le normative. Infatti è altresì importante ed obbligatorio per legge assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

La legge regionale 5 del 17/02/2005 sul benessere animale vieta l’uso della catena salvo per ragione sanitarie, o per misure temporanee ed urgenti di sicurezza. La sanzione per l’utilizzo della catena può arrivare fino a 450€.

Ricordiamo poi che la legge regionale 27 del 07/04/2000 e succ. obbliga l’iscrizione del proprio cane all’anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla data di nascita o dall’acquisizione , obbligo di far impiantare il microchip presso un veterinario o presso una struttura asl entro 30 giorni e riconsegnare poi entro 7 giorni dall’impianto copia dell’iscrizione completata dalla certificazione di innesto del veterinaio, ed è prevista una sanzione che va da 77€ fino a 232€. La documentazione rilasciata dall’anagrafe canina va conservata dal proprietario ed esibita in caso di controlli o in caso di cessione del cane.

In caso di smarrimento o sottrazione del cane comnicare entro 3 giorni al sindaco di Residenza, entro 5 giorni l’uccisione involontaria, entro 15 giorni il decesso del cane. All’anagrafe canina invece va comunicato entro 15 giorni il cambio di residenza e la cessione del cane al nuovo proprietario.

Gli allevatori di cani hanno l’obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali e sono tenuti a segnalare le cessioni e le vendite dei cani ai Comuni di Residenza dei nuovi acquirenti entro 7 giorni dall’avvenuta cessione.

Ultima cosa per chi ancora non lo sapesse, è obbligatorio raccogliere le feci del proprio cane e quindi avere sempre con sé i sacchettini per la raccolta.

Un cane educato ha un padrone educato!

Monica De Stein – Associazione Compagni di Vita

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