Incidenti stradali causati dal cane che attraversa la strada: il Comune non risarcisce più i danni agli automobilisti.
Una cosa è riempire una voragine stradale, apertasi per colpa della pioggia: la buca sta sempre lì, non si muove, è facilmente identificabile e non c’è possibilità di sbagliare o di confonderla per un’altra. Un’altra è catturare un cane randagio che gironzola sul ciglio della strada creando pericoli per il traffico: l’animale si muove in continuazione da un posto all’altro e anche gli addetti al randagismo non possono fare la ronda per “accalappiarlo”. Risultato: che colpa ne ha il Comune se un automobilista non vede l’animale mentre attraversa e, per non metterlo sotto, sbanda e fa un incidente stradale? È questo il pensiero che ha spinto la Cassazione, qualche ora fa [1], a mettere nero su bianco un principio che potrebbe avere effetti dirompenti sulla circolazione: per l’incidente con cani randagi il Comune non è più responsabile. Ma vediamo meglio in che termini si configura ormai sopraggiunta impossibilità di chiedere un risarcimento all’amministrazione.
La nuova regola è questa: se un cane attraversa la strada e, nel fare ciò, provoca un incidente stradale con danni alle auto ed eventualmente feriti, il Comune risarcisce solo se quello specifico animale randagio era già stato segnalato alle autorità come pericoloso per il traffico. Questo perché non si può pretendere un capillare controllo del territorio da parte dell’Asl e del Comune che per legge – è vero – sono addetti alle attività di “accalappiacani” ma non hanno il dono dell’ubiquità. Il fenomeno del randagismo è così diffuso da non permettere ai soggetti preposti di svolgere puntuali e tempestivi interventi. Così se nessuno segnala all’amministrazione la presenza di randagi a zonzo per le vie del quartiere, questa non può neanche essere messa nella condizione di intervenire.
Ma attenzione: non basta neanche una generica denuncia alle autorità, ma è necessario indicare proprio lo specifico cane che ha poi concretamente determinato l’incidente.
Se tutto questo ti sembra improbabile, stai a sentire il resto. A dover dare tale prova deve essere – nel rispetto delle regole del processo civile – lo stesso automobilista danneggiato che ha fatto causa al Comune ma che magari non era mai passato in precedenza per quelle strade e che quindi non poteva sapere della presenza del randagio.
La sintesi è una sola: da oggi in poi, per gli incidenti provocati da cani randagi il Comune non è più responsabile. Inutile dire che è sempre consentita la prova del contrario se questa poi è impossibile da raggiungere.
Ma per la Corte è tutto normale: se manca la prova del comportamento colposo dell’amministrazione e che proprio quello specifico cane randagio andava catturato, allora non c’è possibilità di ottenere un euro per l’incidente stradale. Non si può pensare che, per un fenomeno così «penetrante» come quello del randagismo, i soggetti preposti mettano in campo continui interventi e svolgano una attività di cattura così puntuale e tempestiva da da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi. Quindi, cosa fare? Occorre – commenta il collegio – che il danneggiato provi «specificatamente che la cattura e la custodia dello specifico cane randagio che ha provocato il danno era possibile e che l’omissione di tali condotte sia derivato da un comportamento colposo dell’amministrazione locale, ad esempio perché c’erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell’animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell’ente preposto, e ciò nonostante quest’ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura».
La sentenza della Cassazione salva le casse degli enti locali dai numerosi incidenti stradali procurati da animali che attraversano improvvisamente la strada. Un tempo potevano essere controllati e per qeusto, all’epoca, la giurisprudenza era più larga di maniche. I risarcimenti per attraversamento della strada da parte del cane randagio se non erano all’ordine del giorno si potevano comunque considerare una costante nei bilanci degli enti locali. Ma qualcuno ci avrà anche “marciato” e le stesse assicurazioni hanno dovuto imporre dei freni. Il Comune così non può neanche ricevere una copertura per un rischio così frequente. Chi lo può salvare è solo quindi il nuovo indirizzo interpretativo della giurisprudenza. E così sia.
note
[1] Cass. ord. n. 11591/18 del 14.05.2018.