Contrariamente a quanto affermato dal Comune di Lucca in merito al censimento delle colonie feline, l’Amministrazione non ha agito in conformità alle normative vigenti in materia, poiché i criteri individuati nelle prescrizioni fornite dal servizio veterinario della USL 2 di Lucca per effettuare il censimento sono basati su una erronea interpretazione della legislazione nazionale e regionale.
La Legge n. 281/91 non pone alcuna specifica riguardo al territorio frequentato dai gatti che può essere pubblico, aperto al pubblico o privato. Tuttavia, il Servizio veterinario, basandosi sull’articolo 34 comma 2 della L.R.T. 59/2009 desume che: “i gruppi di gatti segnalati da cittadini o da imprese che vivono all’interno di proprietà private non sono censibili come colonie”.
Questa interpretazione appare in contrasto con la ratio della norma, in quanto ai sensi del citato articolo i Comuni devono redigere la mappa delle colonie e individuare nelle aree pubbliche o aperte al pubblico i punti idonei per lo svolgimento delle attività di accudimento, ma ciò non esclude che tali aree possano essere individuate dal proprietario di un fondo ove insiste una colonia felina.
Il Comune di Lucca sostiene che: “le attività strumentali alla tutela e controllo della colonia, quali ad esempio l’alimentazione e la cattura ai fini della sterilizzazione non possono essere utilmente esercitate nei luoghi privati.”
“Ma questa è una sua ipotesi. – afferma Ilaria Innocenti, Responsabile LAV Cani e Gatti – Sono possibili accudimento e catture anche nel caso in cui il responsabile di colonia sia persona diversa dal titolare della proprietà privata, in quanto anche in un simile caso è sempre possibile arrivare a un accordo”.