Venerdì, 18 Settembre 2015 12:29
Il testo dell’emendamento approvato
Dopo l’articolo 56, inserire il seguente«Art.56-bis (Modifica dell’articolo 514, primo comma, del codice di procedura civile)
1. All’articolo 514, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 6) sono inseriti i seguenti:
“6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
“6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.”». (56.0.13 – Il Governo)
Nel corso dei lavori parlamentari è stato approvato anche un emendamento, riguardante la Convenzione CITES:
1. La misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate d’estinzione (CITES), di cui all’articolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è rivalutata con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, per il miglioramento dell’efficienza ed efficacia delle attività di cui all’articolo 8-quinquies, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, della stessa legge, svolte in attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 in materia di protezione delle specie di flora e fauna mediante il controllo del loro commercio.».(56.0.4 -testo 2)
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Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei Deputati