Domenica, 13 Novembre 2016 19:25
In seguito all’emanazione del Regolamento 2015/2283 – che entrerà in vigore nel 2018 stabilendo le norme per l’immissione di nuovi alimenti sul mercato dell’Unione- l’EFSA ha pubblicato due linee guida rivolte agli operatori che intendano chiedere l’autorizzazione all’immissione in commmercio di novel food o all’importazione da Paesi Terzi (Extra UE) di alimenti tradizionali.
Il Regolamento 2015/2283 prevede che, entro il 1 gennaio 2018, la Commissione istituisca l’elenco di nuovi alimenti autorizzati e introduce la centralizzazione della procedura di valutazione e autorizzazione. Saranno i gestori del rischio dell’UE, e non gli Stati membri, a decidere se autorizzare o meno la commercializzazione dei nuovi alimenti, chiedendo eventualmente all’EFSA di condurre una valutazione scientifica dei rischi per confermarne la sicurezza.
Definizioni di nuovo alimento e alimento tradizionale da Paese Terzo– Le definizioni sono dettate dal citato Regolamento e così riepilogate da EFSA:
-Per nuovi alimenti s’intendono i cibi che i cittadini europei non hanno consumato in misura significativa prima del maggio 1997, compresi quelli da nuove fonti (ad esempio l’olio ricco di acidi grassi omega-3 derivato dal krill) e quelli ottenuti con nuove tecnologie (ad es. le nanotecnologie) o utilizzando nuove sostanze, ad esempio i fitosteroli (steroli vegetali).
– Gli alimenti tradizionali sono un sottoinsieme dei nuovi alimenti. Il termine si riferisce a cibi consumati tradizionalmente in Paesi extraeuropei e comprende alimenti a base di piante, microrganismi, funghi, alghe e animali (ad esempio semi di chia, frutto del baobab, insetti, castagne d’acqua).
Di ogni nuovo alimento (novel food) dovranno essere fornite alcune informazioni inderogabili: le caratteristiche compositive, nutrizionali, tossicologiche e allergeniche nonché informazioni sul processo produttivo, gli usi proposti e i livelli di utilizzo. Degli alimenti tradizionali provenienti dai Paesi terzi in un documento distinto: i richiedenti dovranno documentare la sicurezza d’impiego dell’alimento tradizionale in almeno un Paese al di fuori dell’Unione europea per un periodo di almeno 25 anni. L’EFSA e gli Stati membri valuteranno le prove in parallelo.