Mercoledì, 14 Settembre 2016 15:30
La Protezione Civile rende autorizzabili gli interventi urgenti di trasferimento e ricovero temporaneo dei capi di bestiame. Gli operatori del settore zootecnico colpiti dall’evento sismico, fatte salve le norme vigenti previste per la tutela della sanità animale, potranno essere autorizzati dalle aziende sanitarie locali a derogare ad alcune norme “sulla base di apposita motivazione”. Le deroghe concesse dalla Protezione Civile riguardano le seguenti normative:
a) decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126, articoli 3 e 4;
b) decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122, articoli 3 e 4;
c) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, articolo 2;
d) decreto ministeriale 8 febbraio 2016, n. 3536, articolo 3 ed allegato 1 (CGO 11, CGO 12 e CGO 13).
Le deroghe sono contenute nell’ordinanza firmata dal Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio il 13 settembre.
Differimento obblighi BDN- Per quanto riguarda il “grave disagio socio economico derivante dagli eventi sismici”, la stessa Ordinanza prevede che i detentori ed i proprietari di animali ed i responsabili degli stabilimenti di macellazione colpiti dal terremoto possano richiedere -previa presentazione di autocertificazione del danno subito-il differimento di 120 giorni degli obblighi in materia di aggiornamento della banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica.
Continuità produttiva– Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per i territori di rispettiva competenza, provvedono “nel quadro delle misure di cui all’articolo 3, comma 2, dell’ordinanza n.389/2016”, alla realizzazione e messa in opera di ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l’alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte, al fine di assicurare, in sostituzione provvisoria di quelli dichiarati inagibili, la continuità produttiva delle aziende interessate.
A tal fine le Regioni si avvalgono delle proprie strutture o di altri enti pubblici.