Venerdì, 08 Aprile 2016 14:03
«Il fondamento della responsabilità del Comune di Notaresco», si legge nella sentenza, «è da rinvenirsi nella norma di cui all’articolo 2043 cc, atteso che ai sensi della legge quadro numero 281 del 1991 e della legge regionale numero 47 del 2013, in tema di animali da affezione e prevenzione del randagismo, lo stesso è tenuto al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul proprio territorio».
Continua il giudice: «In particolare non è sufficiente che il controllo si esplichi in un’omissione(mancato intervento per mancata denuncia circa la presenza del randagio) ma al fine di escludere ogni responsabilità si richiede una condotta attiva particolarmente qualificata tesa all’assolvimento del relativo compito di prevenzione. Ne consegue che il Comune è tenuto a rispondere di eventuali danni subiti in caso di incidente con randagio atteso, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto e al dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza”.
Infine, “in relazione alla Regione Abruzzo, la legge regionale numero 47 del 2013 demanda al Comune tale attività preventiva in quanto titolare della funzione di vigilanza e controllo del territorio, mentre alla Asl viene devoluto il compito esecutivo della cattura dell’animale randagio dietro segnalazione dell’autorità locale».
Il Comune dovrà risarcire alla donna la fattura del carrozziere: mille e settecento euro.(fonte.)