Lunedì, 25 Gennaio 2016 14:23
Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida– Nel testo calendarizzato oggi alla Camera, gli esercenti le professioni sanitarie nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida indicate dalle società scientifiche e dagli istituti di ricerca individuati con decreto del Ministro della salute e iscritti in apposito elenco istituito con il medesimo decreto, da emanarsi entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. Le linee guida sono pubblicate contestualmente, per i singoli settori di specializzazione, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della Salute secondo modalità stabilite nel medesimo decreto, e sono periodicamente aggiornate.
L’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, continua ad applicarsi sino alla pubblicazione delle linee guida anzidette e per quei settori per i quali non esistono linee guida pubblicate ai sensi del medesimo comma 1.
Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria– Dopo l’articolo 590-bis del codice penale viene inserito un 590-ter. – (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario) in base al quale, l’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia, la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave. E esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida così come definite e pubblicate ai sensi di legge.».
Azione di rivalsa– L’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
Se il danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno, non ha convenuto anche l’esercente la professione sanitaria, l’azione di rivalsa nei confronti di quest’ultimo può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale, ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno:
a) dal passaggio in giudicato del titolo sulla base del quale è avvenuto il pagamento;
b) dal pagamento in caso di risarcimento avvenuto sulla base di un titolo stragiudiziale
Obbligo di assicurazione– Le aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o accreditato con il Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi devono essere provvisti di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l’azienda, la struttura o l’ente. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina.
Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una struttura fra quelle sopra indicate resta fermo l’obbligo introdotto dal decreto 138/2011 : a tutela del cliente, il professionista e’ tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attivita’ professionale.
Requisiti delle polizze– Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze- sentiti anche gli ordini delle professioni sanitarie- sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie.
Obbligo di comunicazione al professionista del giudizio basato sulla sua responsabilità-. Le strutture sanitarie e le compagnie di assicurazione comunicano all’esercente la professione sanitaria l’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell’atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell’atto introduttivo del giudizio.