Giovedì, 31 Marzo 2016 14:03
Il testo di legge non le elenca espressamente, ma le professioni sanitarie citate dal Ddl 2224 sono quelle riconosciute dall’ordinamento. Di conseguenza, per ‘esercente la professione sanitaria‘ deve intendersi anche il medico veterinario qualunque sia la forma giuridica con cui svolge l’attività. Questa è la puntualizzazione emersa ieri sera in 12° Commissione al Senato nel corso dell’audizione del Presidente ANMVI Marco Melosi. A fornirla è stata il Senatore Amedeo Bianco.
Applicabile alla veterinaria, in conseguenza di tale puntualizzazione, anche l’aspetto delle buone pratiche previsto dall’articolo 5 del ddl, che – dove correttamente osservate- escludono la ‘colpa grave’ (articolo 6). Vedrà infatti attenuata la propria responsabilità penale, il sanitario che rispetti le linee guida “elaborate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministero della Salute” (articolo 5) e inserite nel Sistema nazionale SNLG. Questo passaggio è stato approfondito in sede di confronto con i senatori della Commissione dal vicepresidente ANMVI Raimondo Colangeli, lasciando tuttavia inalterate le perplessità sull’applicabilità di una norma che solleva l’esercente sanitario dalla responsabilità colposa, ma che per paziente intende una “persona assistita”.
Altrettanto dubbia rimane l’attribuzione al libero professionista puro (cioè non dipendente nè convenzionato nè in regime intramurario) della responsabilità civile (articolo 7) di tipo extracontrattuale (anche detta aquiliana), quella fattispecie di responsabilità che pone l’onere della prova a carico del danneggiato e non dell’esercente la professione sanitaria.
Del Ddl resta chiara la sottoscrizione obbligatoria di una polizza per RC professionale, in virtù del rinvio all’obbligo introdotto nel 2011 (Legge 148/2011) e ribadito nel 2012 (Legge 189/2012); i requisiti delle polizze dovranno essere stabiliti con decreto del Ministero dello Sviluppo economico sentite le Federazioni degli Ordini. Per quanto riguarda le polizze, il Ddl dispone l’estensione della garanzia assicurativa (art. 11) prevedendo una ultrattività di 10 anni dopo la cessazione, per qualsiasi causa, dell’attività professionale; l’ultrattività è estesa agli eredi.
In conclusione, le ambiguità del testo permangono fin dal titolo che -parlando di responsabilità professionale “del personale sanitario”- denota una impostazione su misura per la medicina umana e in particolare per quella pubblica, intramuraria e convenzionata; l’approccio di fondo del Legislatore- nonostante i chiarimenti forniti dalla 12 Commissione- rimane di incerta e dubbia applicabilità alla professione veterinaria libero-professionale.
Il Ddl è complessivamente apprezzabile per la ricerca di un equilibrio fra i diritti degli utenti e quelli dei professionisti, ma in assenza di declinazioni specifiche ed esplicite, la professione veterinaria non può trovare la sua dimensione giuridica nel testo già approvato da Montecitorio.