Mercoledì, 11 Gennaio 2017 15:04
Il Regolamento per il controllo delle sostanze proibite è stato modificato dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 30 dicembre 2016. Il provvedimento fa seguito a quanto stabilito dall’IFHA in materia di sostanze “proibite” e di sostanze “la cui presenza al di sotto della soglia non è considerata proibita”, in particolare alle modifiche apportate all’Accordo Internazionale (art.6A – punti 10 e 16) dalla stessa IFHA.
Essendo firmataria dell’Accordo, l’Italia ha di conseguenza adeguato la propria normativa nazionale: gli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale 797/2002 (Regolamento per il controllo delle sostanze proibite).
Le modifiche sono in vigore dal 1 gennaio 2017.
Sostanze Proibite– Sono proibite le sostanze capaci in qualsiasi momento di causare un’azione o effetto, o sia un’azione ed un effetto su uno o più dei seguenti sistemi corporei: sistema nervoso, cardiovascolare, respiratorio, difgestivo, urinario, riproduttivo, muscoloscheletrico, circolatorio, immunitario (escluse le sostanze presenti nei vaccini autorizzati contro gli agenti infettivi), ed endocrino. Il decreto dettaglia sostanze endocrine e loro analoghi sintetici, gli agenti mascheranti, i trasportatori di ossigeno e gli agenti che direttamente o indirettamente possono influenzare o manipolare l’espressione genica.
Sostanze la cui presenza nei limiti di legge non è considerata proibita– Il decreto dettaglia le proporzioni ammesse per: arsenico, boldenone, diossido di carbonio, cobalto, dimetilsulfossido, estranediolo nei maschi (esclusi i castroni) idrocortisone, metoxitiramina, acido salicilico, testosterone.
D.M. D.G. n. 97219 del 30/12/2016
Modifica allegati 1 e 2 regolamento sostanze proibite in vigore dal 1 gennaio 2017
Allegato DM DG 97219