2 maggio 2016 18:10
Di seguito la lettera integrale di un lettore di StrettoWeb, Domenico Labate, sulla tutela e la difesa dei randagi:
Non si parla mai dell’inefficienza del comune nel trattare argomenti come la tutela e la difesa dei randagi. Le leggi dicono chiaramente che comune, provincia e regione hanno un ruolo fondamentale e d’obbligo per quanto riguarda il randagismo (Legge 14 agosto 1991 n° 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo” – Ordinanza 3 marzo 2009 “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”). E questi sono i compiti dei vari enti pubblici:
COMPITI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME ■ Emanazione di leggi e regolamenti applicativi delle norme nazionali. ■ Istituzione dell’anagrafe canina regionale, interoperativa con quella nazionale. ■ Individuazione dei criteri per il risanamento dei canili e la costruzione dei rifugi per cani. ■ Ripartizione dei contributi statali fra gli enti locali. ■ Realizzazione di un programma di prevenzione del randagismo che preveda sia informazione ed educazione nelle scuole, che formazione ed aggiornamento del personale delle Regioni, degli Enti locali delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) che operano in questo ambito. ■ Promozione di iniziative mirate all’accoglienza temporanea di cani e gatti presso strutture di villeggiatura turistica. ■ Promozione delle attività di pet therapy. ■ Indennizzo agli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani selvatici o inselvatichiti, accertate dal Servizio Veterinario dell’ASL. ■ Rilascio dell’autorizzazione (ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320) per le attività commerciali con animali, di allevamento, addestramento e custodia. ■ Regolamento dei cimiteri per gli animali da compagnia.
COMPITI DEI COMUNI (SINDACO) ■ Attuazione di piani di controllo delle nascite di cani e di gatti. ■ Risanamento dei canili comunali e costruzione di rifugi per cani. ■ Gestione dei canili e gattili direttamente o tramite convenzioni con associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati. ■ Organizzazione, congiuntamente alle ASL, di percorsi formativi per i proprietari di cani con conseguente rilascio di specifica attestazione denominata “patentino”, anche in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie, quelle di protezione degli animali e gli educatori cinofili. ■ Individuazione, in collaborazione con i servizi veterinari, dei proprietari di cani soggetti all’obbligo di svolgimento dei percorsi formativi. ■ Identificazione e registrazione in anagrafe canina, tramite il Servizio Veterinario pubblico, dei cani rinvenuti sul territorio e di quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate. ■ Dotazione alla Polizia locale, di almeno un dispositivo di lettura di microchip iso-compatibile. ■ In caso di avvelenamento di un animale di specie domestica o selvatica, il sindaco deve: ● Impartire immediate disposizioni per l’apertura di un’indagine in collaborazione con le altre Autorità competenti; ● Provvedere, entro 48 ore dall’accertamento della violazione, ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell’area interessata dall’avvelenamento; ● Far segnalare con apposita cartellonistica, l’area di pericolo; ● Predisporre e intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte.
COMPITI DEL SERVIZIO VETERINARIO DELL’ASL
■ Vigilanza e controllo dello stato sanitario di canili, gattili e rifugi. ■ Identificazione e contestuale registrazione dei cani in anagrafe canina e verifica della presenza del microchip. ■ Sterilizzazione dei randagi e dei cani ospitati nei canili. ■ Vigilanza e ispezione dei locali e delle attrezzature utilizzate per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia degli animali d’affezione. ■ Organizzazione, d’intesa con i Comuni, dei percorsi formativi previsti per i proprietari di cani. ■ Attivazione, a seguito di morsicature o aggressioni, di un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario. ■ Individuazione, in caso di rilevazione di elevato rischio di aggressività, delle misure di prevenzione ivi inclusa la necessità di un intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale. ■ Tenuta ed aggiornamento del registro dei cani a rischio elevato di aggressività. ■ Invio all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) competente per territorio, delle spoglie degli animali domestici o selvatici, deceduti per sospetto avvelenamento, e di ogni altro campione utile ai fini della conferma diagnostica. Il Comune di Reggio Calabria fa nulla di tutto ciò???? A me non sembra.