Mercoledì, 13 Gennaio 2016 12:59
A dettagliarle è una nota congiunta delle Direzioni generali della Sanità Animale e della Sicurezza Alimentare diffusa agli assessorati alla sanità e all’agricoltura a fine dicembre.
La nota fornisce indicazioni operative per l’impiego di quelli che il Regolamento 1069/2009 considera sottoprodotti di origine animale (SOA): non si tratta di residui di alimenti già somministrati al consumatore finale, (che sono vietati) bensì di rifiuti di cucina e ristorazione, ad eccezione dell’olio da cucina esausto (di cui è vietato l’uso) per l’alimentazione di cani e gatti ( per altre specie animali la legge non lo consente) ospiti di canili e rifugi.
La provenienza- cucine e ristorazione- riguarda le sole imprese allimentari registrate e riconosciute in base al pacchetto igiene (Reg 852/2004 e 853/2004), che potranno fare un utilizzo “locale” dei SOA, cioè nell’ambito della medesima Provincia in cui sono ubicati anche i canili. L’impiego dei sottoprodotti di origine animale nei canili e nei rifugi deve inoltre rispettare la normativa nazionale e regionale, dettata dalla Legge 281/91.
Il luogo di origine (cucina-ristorazione) dei SOA dovrà contemplare l’eventuale conferimento a canili e rifugi nel proprio piano di autocontrollo e annotare in un registro la data di invio e il peso stimato dei SOA destinati a cani e gatti. Il registro andrà conservato per due anni e, in attesa del trasporto verso le strutture di ricovero, i SOA dovranno essere conservati evitando rischi per la salute pubblica e animale e identificati come ‘Categoria 3’.
Il luogo di alimentazione (canile/rifugio) dovrà a sua volta adottare una serie di misure atte a garantire innanzitutto che i SOA siano utilizzati al più presto possibile.
Il gestore del canile/rifugio è tenuto a notificare all’Autorità Competente Locale l’utilizzo di SOA, in quanto “utilizzatore di sottoprodotti di origine animale per scopi specifici”, come previsto dalle Linee Guida per l’applicazione del Regolamento 1069/2009. A corredo della notifica, andrà prodotta una relazione tecnica, sottoscritta anche dal medico veterinario libero professionista responsabile sanitario della struttura; la relazione dovrà riportare almeno la specie che si intende alimentare (cane e/o gatto) e la stima delle quantità di SOA giornaliere necessarie per soddisfare la disponibilità di cibo per la specie che si intende alimentare.
Il gestore del canile/rifugio dovrà inoltre deternere un registro aggiornato, contenente almeno il peso stimato e l’origine dei SOA utilizzati per l’alimentazione, la data di somministrazione e quella del ritiro dei resti non consumati; dovrà inoltre conservare per due anni- unitamente al registro- una copia del documento commerciale di trasporto. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire ulteriori requisiti.
Trasporto dei SOA– Deve essere effettuato evitando rischi per gli animali, l’ambiente e l’uomo. Le Linee Guida applicative del Reg Ce 1069/2009 prescrivono (Allegato VIII, capi 1, sezioni 1 e 2) specifiche misure, prevedendo che il trasporto- autorizzato dall’autorità regionale- sia anche accompagnato da un documento commerciale semplificato che sarà trattenuto dal gestore della struttura di ricovero. Dovranno essere utilizzati contenitori nuovi a perdere, a tenuta stagna e chiudibili, corettamente identificati a norma del Regolamento 142/2011 (allegato VIII, capo II).
Dopo il trasporto e prima di quello successivo, il contenitore deve essere lavato e disinfettato e, a tal fine, chi gestisce il trasporto dovrà conservare la relativa documentazione.
Smaltimento dei SOA inutilizzati- I rifiuti non utilizzati da parte della struttura di ricovero (canile/rifugio) devono essere smaltiti conformemente all’articolo 21(4) o ad altre misure previste dal Regolamento CE 1069/2009.
Controlli ufficiali- La cessione da parte delle imprese alimentari e l’utilizzo di rifiuti di cucina e di ristorazione da parte di canili e rifugi sono oggetto di controllo ufficiale secondo quanto previsto dal Regolamento 882/2004 da parte delle autorità competenti.