Lunedì, 16 Novembre 2015 08:14

SUINO IN PRIMO PIANONella diffusione di malattie infettive -come Aujeszky, PED- “un punto critico è rappresentato dallo stato di pulizia e disinfezione degli allevamenti che entrano in allevamento”.
A questo riguardo la Regione Lombardia, richiamando la Legge Regionale 33/2009, ha diffuso una circolare che sollecita i Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria della Lombardia a verificare che l’OSA svolga effettivamente ed efficacemente le operazioni di pulizia e disinfezione. L’osservanza delle norme di biosicurezza “rappresenta un punto di forza cruciale nella lotta alla diffusione delle malattie.

Tali verifiche potranno essere effettuate presso l’allevamento, stazioni di disinfezione autorizzate e macelli. In particolare, le verifiche al macello dovranno essere effettuate in quelli dotati di proprio impianto di disinfezione. La Regione comunicherà le modalità di rendicontazione di questa attività.

La circolare ricorda inoltre che presso i macelli proseguirà l’attività di monitoraggio condotta dall’IZSLER/Regione al fine di verificare la presenza/assenza di patogeni sugli automezzi dopo le operazioni di pulizia e disinfezione; tale monitoraggio potrà essere di supporto alla attività di verifica svolta dai Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria.

Da ultimo, la nota richiama l’importanza anche delle altre norme di biosicurezza tese ad impedirne l’ingresso negli allevamenti e/o a limitarne la diffusione di malattie, in particolare: divieto di carichi multipli, a meno che sia garantito il carico degli animali senza che l’automezzo entri in allevamento; carico delle carcasse senza che l’automezzo entri in allevamento; dotazione di calzari mono uso anche per i trasportatori qualora avessero accesso diretto in allevamento.

La Legge regionale 33/2009 prevede che tutti gli automezzi adibiti al trasporto di animali siano lavati e disinfettati dopo ogni scarico e comunque prima di entrare in allevamento. Le operazioni di lavaggio e disinfezione devono essere effettuate dopo ogni scarico nell’allevamento o macello presso cui è avvenuto o presso stazioni di disinfezione autorizzate. A prova dell’avvenuto lavaggio e disinfezione, il trasportatore deve compilare in duplice copia l’apposita dichiarazione (Allegato IX dell’OM 12 aprile 2008 e conservarne una copia per un anno.

pdfCIRCOLARE_REGIONE_LOMBARDIA_copy.pdf96.95 KB

0 Comments

Leave a reply

©2024 ForumCani.com