L’ordinanza comunale numero 10 del 21 maggio 2015, all’articolo 2.8 recita:
“E’ vietato … Condurre e far permanere qualsiasi tipo d’animale, anche se sorvegliato e munito di regolare museruola e/o guinzaglio sulle spiagge libere, nei giorni di Sabato e Domenica fino al 31 maggio 2015 e dalle ore 07.00 alle ore 20.00 tutti i giorni dal 01 giugno per tutta la durata della stagione balneare fino alla data del “30 settembre 2015”. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti, ed i cani brevettati dal salvataggio al guinzaglio. L’addestramento di questi ultimi non può essere effettuato sulle spiagge nel corso della stagione balneare”
Il regolamento del trasporto pubblico locale valido in tutta la Toscana servita da Tiemme S.p.A. recita inoltre:
“Sui mezzi Aziendali non è possibile trasportare animali ad eccezione dei cani guida per non vedenti e degli animali di piccola taglia per i quali sono in vigore le seguenti norme.
Gli animali ammessi al trasporto sui mezzi sono solo ed unicamente quelli riportati nella tabella seguente:
cani da guida per ipovedenti: ogni viaggiatore non vedente può portare con se gratuitamente un solo cane guida al guinzaglio e munito di museruola;cani di piccola taglia muniti di museruola: è considerato tale l’animale che possa tenersi comodamente in braccio, previo pagamento del titolo di viaggio. Tutti i cani di cui sopra ammessi a salire in vettura devono essere tenuti in modo da non arrecare disturbo o ingombro per gli altri passeggeri e che nessun viaggiatore faccia obiezione (L.692/1975).
Non sono ammessi più di due cani per vettura.altri animali di piccola taglia (uccelli, gatti, pesci o pulcini) purché siano all’interno di ceste, gabbie, contenitori od altri imballaggi idonei che possano essere tenuti sulle ginocchia o collocati come i colli a mano e che nessun viaggiatore faccia obiezione (L. 692/1975). Si precisa che questi imballaggi devono essere privi di spigoli vivi o taglienti, non siano sudici e maleodoranti e siano privi di becchime e abbeveratoi colmi onde evitare che i viaggiatori vengano feriti od insudiciati e che la vettura ed i colli a mano che vi si trovano vengano danneggiati od insudiciati;in caso di affollamento, il trasporto dei suddetti animali (ad eccezione dei cani guida per non vedenti) potrà essere limitato, od escluso, ad insindacabile giudizio del conducente della vettura“
La lettera della turista –“Vi invio breve resoconto di quanto mi è successo con l’azienda trasporti all’isola del Giglio. Con il mio cane di media taglia, kg 13, salgo sull’autobus che da Giglio Porto conduce a Campese, dopo essermi informata sul regolamento dell’azienda ed essermi procurata regolare biglietto anche per il cane. L’autista, dopo breve discussione, accetta il cane ma mi impone di tenerlo in braccio. Essendo i posti a sedere già occupati e la strada per Campese tutta curve, rinuncio e prendo un taxi.
Nel pomeriggio a Giglio Campese mi accingo a salire sull’autobus per il ritorno a Giglio Porto, ma il conducente, lo stesso della mattina, mi nega l’accesso adducendo la discrezionalità a lui attribuita dal regolamento. Nonostante l’intervento di un vigile che tenta di convincerlo, il conducente non recede e parte lasciandomi a terra.
Insomma, in questo caso il cliente è in balia dell’umore del conducente. La prossima volta verrò sull’isola con la mia auto, non essendoci la possibilità di servirmi dei mezzi pubblici, contribuendo così all’inquinamento e all’incremento del traffico.”
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