Mentre la Commissione Giustizia giovedì prossimo voterà sulla richiesta di deliberazione di una Indagine conoscitiva sugli strumenti legislativi per contrastare maltrattamenti e uccisioni di animali, la stessa Commissione – relatore l’On.Ermini – martedì si esprimerà  sulla proposta del Ministro Orlando di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati, in attuazione della la Legge di Riforma del Processo Penale. 

All’articolo 10 l’attuale Schema di Decreto Legislativo prevede la procedibilità non più d’ufficio ma solo con querela di parte per i delitti di cui all’articolo 638 del Codice penale, secondo comma (uccisione o danneggiamento di tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero di animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria).

Si tratta di reati particolari, tipici di condotte zoomafiose, commessi perlopiù a scopo intimidatorio e ritorsivo dalla criminalità che opera in ambienti pastorali o agresti. Infatti, chi non si piega alle richieste estorsive subisce intimidazioni che vanno dal furto all’uccisione di animali, all’incendio di stalle e fienili.

“Appare del tutto evidente che in un sistema basato sull’intimidazione, lasciare la punibilità al presupposto della procedibilità a querela di parte si traduce in un vantaggio dei gruppi criminali, poiché l’azione penale esercitata su richiesta della parte offesa, per ovvi motivi legati alla paura di subire ulteriori conseguenze e ritorsioni, diverrebbe del tutto residuale se non inesistente – ha dichiarato Ciro Troiano, criminologo, Responsabile dell’Osservatorio Zoomafia LAVl’uccisione di animali non può  essere considerata una questione privata, che viola i diritti di un singolo, poiché la crudeltà nei riguardi degli animali è pericolosa socialmente a prescindere delle conseguenze che ne possono derivare per l’uomo. La pericolosità va valutata per il danno fatto alla vittima animale e nel momento in cui sono colpiti gli interessi di un animale viene offesa anche l’intera società”.

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