Lunedì, 07 Marzo 2016 13:26
Approvato in Commissione Sanità un emendamento della senatrice Emilia Grazia De Biasi, relatrice del DDL Lorenzin (Norme varie in materia sanitaria). L’emendamento stralcia dal DDL l’articolo 9, volto a delegare al Governo l’adozione di un testo unico della normativa vigente sugli enti vigilati dal Ministero della salute (fra cui ISS e IZS).
L’articolo in questione (*) – stralciato con il parere favorevole del Sottosegretario Vito De Filippo– dava diciotto mesi di tempo al Governo per adottare un testo unico allo scopo di coordinare le disposizioni attuative della legge n. 183 del 2010 (in particolare si tratta delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 106 del 2012 riguardante il riordino degli IZS e l’ISS) con le disposizioni riguardanti “la natura giuridica, le funzioni, il patrimonio, i finanziamenti” degli enti vigilati. La delega all’adozione del testo unico – come formulata nel DDL Lorenzin- consentiva al Ministero della Salute di apportare alla materia anche “i necessari aggiornamenti dettati da esigenze operative e i correttivi ritenuti opportuni”.
Con lo stesso emendamento, vengono stralciati dal DDL Lorenzin anche gli articoli da 11 a 25, vale a dire tutto il Capo IV (Della sicurezza alimentare) e tutto il Capo V (Della Sicurezza Veterinaria).
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(*) Art. 9. (Delega al Governo per l’adozione di un testo unico della normativa vigente sugli enti vigilati dal Ministero della salute)
Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico della normativa vigente sugli enti vigilati dal Ministero della salute, al fine di realizzare il coordinamento delle disposizioni recate dai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 106, e 28 settembre 2012, n. 178, di attuazione della delega prevista dall’articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, con le altre disposizioni della normativa vigente concernenti la natura giuridica, le funzioni, il patrimonio e i finanziamenti relativi ai medesimi enti vigilati e di apportare gli aggiornamenti necessari dettati da esigenze operative, eventualmente correttive e integrative ai citati decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) riassetto e sistemazione della disciplina in modo organico, anche mediante l’inserimento delle disposizioni che regolano le materie già incluse nei decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 106, e 28 settembre 2012, n. 178, al fine di dare al testo la veste formale e sostanziale di un codice di settore;
b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare, semplificare e rendere coerente il linguaggio normativo;
c) ridefinizione dei criteri di adeguamento dell’organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle relative funzioni;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate.
2. Il testo unico di cui al comma 1 è adottato con decreto legislativo emanato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dello sviluppo economico, nonché con il Ministro della difesa, limitatamente alle norme concernenti l’Associazione italiana della Croce Rossa, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, lo schema è trasmesso alle Camere per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall’assegnazione; decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni precedenti o successivi alla scadenza del termine per l’adozione del testo unico di cui al comma 1, quest’ultimo è prorogato di due mesi. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del testo unico, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi al fine di apportare diposizioni correttive o integrative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.
3. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.