In estate è sempre d’obbligo alleggerire una rubrica come la nostra. Perciò, invece di affrontare un argomento complesso, sarà più che opportuno discettare, fior da fiore, di taluni argomenti di stretta attualità. Cominciamo subito.
LA TASSA DI PROPRIETA’ SULLE AUTO STORICHE E GLI “IMBROGLI” DELLE REGIONI – Le auto storiche di età compresa tra i 20 e i 29 anni devono pagare il bollo. Ogni «scappatoia» fiscale prevista dalle Regioni (vorrebbero provvedere “extra legem” anche in Molise) è illegittima, perché lesiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato sui tributi erariali. Ad affermarlo è la Corte costituzionale con la sentenza n. 199 del 2016 che ha mandato al tappeto le agevolazioni previste da varie leggi regionali. Quella statale n. 190 del 2014 ha eliminato sì l’esenzione dalla tassa automobilistica ma solo per i veicoli e per i motoveicoli di interesse storico o collezionistico immatricolati da almeno 20 anni. Non per quelli con più di 30. Dunque il beneficio è rimasto solo per gli esemplari ultratrentennali.
Alcune Regioni avevano mantenuto a certe condizioni il regime di favore, attraverso la sostituzione della tassa automobilistica con una di circolazione forfettaria, sollevando dall’applicazione di sanzioni ed interessi i contribuenti che non avessero osservato i termini per pagare il dovuto. Il Governo aveva impugnato le disposizioni ritenendole in contrasto con gli artt. 117 e 119 della Costituzione che sanciscono i principi di potestà legislativa e di autonomia finanziaria degli enti territoriali.
NIENTE CINTURA PER I CANI – Sono fuori legge le cinture di sicurezza per cani e gatti trasportati sui veicoli. Lo ha affermato
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il parere n. 4372 del 13 luglio 2016. L’art. 169, c. 6, Cds prevede che si possa trasportare, liberamente, un animale domestico, purché la sua presenza non costituisca impedimento o pericolo per la guida. Inoltre, è consentito trasportare animali domestici anche in numero superiore, purché siano custoditi in apposita gabbia o contenitore oppure nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o da altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente Ufficio provinciale della Direzione generale della Motorizzazione civile. Secondo il Ministero dei trasporti, la locuzione “altro analogo mezzo idoneo” non ha una portata generica tale da includere anche le cinture di sicurezza per cani e gatti, ma deve essere interpretata esclusivamente con riferimento alla rete di separazione del vano posteriore al posto di guida. Pertanto, i sistemi di ritenuta consistenti nelle cinture di sicurezza non possono essere ritenuti legittimi. Gli automobilisti dovranno prestare molta attenzione a tale parere perché, in caso di errata sistemazione sul veicolo, eventuali lesioni agli animali domestici trasportati potrebbero configurare anche estremi di reato.
LE CARTELLE NON STRESSANO – Equitalia non è tenuta a risarcire lo “stress” patito dal cittadino per il fermo illegittimo. Di più: per l’abuso del processo, è necessario dimostrare la mala fede o la colpa grave del concessionario della riscossione. Lo ha affermato la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 12413 del 16 giugno 2016, ha accolto uno dei motivi di ricorso presentati dall’esattore. Con una complessa motivazione la III Sezione civile ha scritto, nero su bianco, che la domanda al risarcimento dei danni subiti dal debitore per l’illegittima iscrizione del fermo amministrativo, previsto dall’art. 86 del dpr n. 602 del 1973, può essere avanzata ai sensi dell’art. 96, c. 2, Cpc che, perciò, presuppone l’istanza di parte, nonché l’accertamento dell’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito il provvedimento di fermo e della mancanza della normale prudenza in capo all’agente della riscossione. Ma, ecco il nodo della questione, per la Cassazione comunque non sono risarcibili i danni consistenti in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi e insuscettibili di essere monetizzate perché bagatellari